Articolo

AI Act e obbligo di trasparenza sui contenuti generati con AI

Officina Cognitiva - AI Act - Trasparenza

Negli ultimi mesi, intorno all’AI Act (il Regolamento dell’Unione Europea 2024/1689 che disciplina il mondo dell’Intelligenza Artificiale, entrato in vigore il 1° agosto 2024 e che prevede scadenze e obblighi progressivi da qui al 2030) si sono diffuse molte interpretazioni semplificate.

“Dal 2 agosto bisognerà dichiarare qualsiasi uso dell’intelligenza artificiale.”
“Ogni immagine generata con l’AI dovrà avere un’etichetta.”
“Se ChatGPT aiuta a scrivere un testo, sarà sempre necessario segnalarlo.”

La realtà è più articolata. E proprio per questo è importante conoscerla.

Dal 2 agosto 2026 sono entrati in vigore gli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50 dell’AI Act. Le linee guida pubblicate dalla Commissione europea poco prima di questa data chiariscono però un aspetto essenziale:

trasparenza non significa etichettare automaticamente tutto ciò che viene prodotto o modificato con l’AI.

Per aziende, associazioni, enti e professionisti che utilizzano strumenti come ChatGPT, Gemini, Claude o generatori di immagini, audio e video, comprendere questa distinzione sarà sempre più importante. Non solo per evitare errori formali, ma anche per capire quando l’uso dell’AI può incidere sulla fiducia del pubblico, sulla responsabilità professionale e sulla reputazione dell’organizzazione.

Perché l’AI Act introduce questi obblighi?

I sistemi di intelligenza artificiale generativa sono ormai in grado di creare testi, immagini, voci e video molto realistici. In alcuni casi, può diventare difficile distinguere ciò che è autentico da ciò che è stato generato o manipolato artificialmente.

Una fotografia può rappresentare un evento mai accaduto. Una voce può sembrare appartenere a una persona reale. Un video può attribuire a qualcuno parole mai pronunciate. Un testo può avere l’aspetto di un articolo giornalistico pur non essendo stato verificato.

Il problema, quindi, non è l’uso dell’AI in sé. Il punto è il rischio che un contenuto artificiale venga percepito come autentico e possa influenzare le persone senza che queste siano consapevoli della sua origine.

Lo spirito dell’articolo 50 è proprio questo: quando l’AI può creare un rischio concreto di inganno sull’autenticità di un contenuto, la trasparenza diventa necessaria.

L’obiettivo non è impedire l’innovazione né rendere più complicato ogni processo creativo. È ridurre il rischio di manipolazione, disinformazione e perdita di fiducia.

Chi deve rispettare queste regole?

Per comprendere gli obblighi è utile distinguere tra provider, cioè chi sviluppa e mette a disposizione i sistemi di AI, e deployer, cioè chi utilizza questi sistemi all’interno delle proprie attività.

PMI, studi professionali, associazioni ed enti normalmente ricadono nel secondo caso: organizzazioni che utilizzano l’AI per comunicare, produrre contenuti, assistere clienti o utenti, supportare processi interni e svolgere attività operative.

Chi riveste il ruolo di provider ha l’obbligo di adottare, sempre e comunque, soluzioni tecniche che consentano di riconoscere i contenuti generati o manipolati dall’AI, ad esempio attraverso metadati o altri strumenti di identificazione. Questo riguarda testi, immagini, audio e video, anche se possono esserci differenze a seconda del tipo di sistema e dell’uso effettuato.

Quando è necessario informare il pubblico?

Gli obblighi per chi utilizza l’AI (deployer) non si applicano in modo indistinto. Entrano in gioco soprattutto in alcune situazioni specifiche.

La prima riguarda i cosiddetti deepfake. Se un’immagine, un audio o un video rappresenta persone, luoghi, oggetti o eventi reali in modo realistico, ma è stato generato o manipolato artificialmente, il pubblico deve essere informato in modo chiaro della sua natura.

Pensiamo, ad esempio, a un video in cui una persona sembra pronunciare parole mai dette, a una registrazione audio che imita la voce umana o a un’immagine che mostra un evento mai avvenuto. In casi simili, il rischio di confondere il contenuto con una rappresentazione autentica è evidente.

Un secondo ambito riguarda i contenuti testuali pubblicati su temi di interesse pubblico. Se un testo generato dall’AI viene diffuso per informare le persone e non è stato sottoposto a revisione o controllo umano, deve essere indicata la sua origine artificiale.

Qui, però, è fondamentale considerare la responsabilità editoriale. Se il contenuto è stato verificato, revisionato e pubblicato sotto la responsabilità di una persona o di un’organizzazione, l’obbligo specifico può non applicarsi nello stesso modo.

Questo significa che non è corretto affermare che ogni testo scritto con l’aiuto di Claude o ChatGPT debba essere automaticamente segnalato. L’uso dell’AI come supporto alla scrittura non equivale necessariamente alla pubblicazione senza controllo di un contenuto generato in modo automatico.

Un post social creato con l’AI deve sempre essere etichettato?

La risposta dipende dal modo in cui il contenuto è stato prodotto, modificato e pubblicato.

Un testo generato con l’aiuto dell’AI, poi verificato, riscritto e approvato da una persona responsabile, non è la stessa cosa di un contenuto creato e pubblicato automaticamente senza alcuna supervisione.

Allo stesso modo, modificare una fotografia con uno strumento di AI non significa automaticamente creare un deepfake. Correggere la luce, rimuovere un elemento o migliorare la qualità dell’immagine può avere un impatto molto diverso rispetto alla creazione di una scena realistica mai avvenuta.

Per questo non basta chiedersi se l’AI sia stata utilizzata. Occorre valutare che cosa abbia prodotto, quanto abbia modificato il contenuto originale, in quale contesto venga pubblicato e quale percezione possa generare nel pubblico.

Applicare la dicitura “AI-generated” a ogni contenuto può sembrare una scelta prudente, ma non sempre è la soluzione più corretta. In alcuni casi può essere superfluo; in altri potrebbe non essere sufficiente a spiegare davvero come il contenuto è stato creato o modificato.

La valutazione deve quindi essere concreta e proporzionata. Ed è proprio questo uno degli aspetti che richiede maggiore attenzione: le regole generali esistono, ma la loro applicazione dipende spesso dalle circostanze.

L’articolo 50 non riguarda solo immagini, testi e video

La trasparenza prevista dall’AI Act non si limita ai contenuti generati.

Riguarda anche le interazioni con sistemi di intelligenza artificiale, come chatbot e assistenti virtuali. In questi casi, le persone devono sapere quando stanno comunicando con un sistema AI e non con un operatore umano, salvo situazioni in cui ciò risulti già evidente dal contesto.

Così pure occorre fare attenzione nel caso in cui si utilizzino sistemi di riconoscimento delle emozioni e di categorizzazione biometrica, per i quali possono essere previsti obblighi informativi specifici.

Per questo la domanda non dovrebbe essere soltanto: “Devo mettere un’etichetta?”

È più utile chiedersi:

  • dove viene utilizzata l’AI?
  • con quale finalità?
  • quali persone possono essere coinvolte?
  • che tipo di contenuti o decisioni produce?
  • chi verifica i risultati?
  • chi si assume la responsabilità?
  • quando l’utente deve essere informato?

e procedere con una gestione complessiva dell’intelligenza artificiale.

Dalla regola generale alle scelte concrete

Solo dopo aver chiarito questi aspetti è possibile definire procedure, regole interne e linee guida realmente utili.

È questo il cuore del corsoAI consapevole per PMI, pensato per aiutare organizzazioni e professionisti a trasformare l’intelligenza artificiale da strumento semplicemente utilizzato a strumento compreso e governato.

Il percorso può essere adattato alle esigenze di aziende, enti, associazioni e studi professionali, perché non esiste una soluzione identica per tutti. Ogni realtà utilizza l’AI in modo diverso, affronta rischi diversi e ha bisogno di livelli diversi di controllo.

Perché la vera compliance non può che basarsi su una autentica consapevolezza di dove l’AI entra nel lavoro, che impatto ha e come vogliamo gestirla.

Dal 2 agosto, questo non è più solo un approccio virtuoso. È parte del nuovo quadro europeo sull’Intelligenza Artificiale.